STATUTO “ASSOCIAZIONE ITALIANA STOMIZZATI E MALATI ONCOLOGICI REGIONE PIEMONTE” ONLUS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1 – Costituzione

È costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA STOMIZZATI E MALATI ONCOLOGICI REGIONE PIEMONTE ONLUS” in forma d’associazione non riconosciuta, di seguito denominata in acronimo AISTOMO PIEMONTE ONLUS. L’Associazione ha sede nel comune di Torino ed il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. L’Associazione avrà durata illimitata e connessa all’esistenza del problema.

 

ART. 2 – STATUTO

L’Associazione “ASSOCIAZIONE ITALIANA STOMIZZATI E MALATI ONCOLOGICI REGIONE PIEMONTE ONLUS” è disciplinata dalla legge 266/91, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

ART. 3 – OGGETTO E SCOPO

L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo SANITARIO Essa presta la propria attività di volontariato prevalentemente a favore DEGLI STOMIZZATI E MALATI ONCOLOGICI, al fine di MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA.. L’Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

1) Riunire in forma libera e associativa le persone che hanno subito un intervento e sono conseguentemente portatori di stoma o malati oncologici o comunque affetti da patologie attinenti, insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella Società e nell’ambito di lavoro (medici, infermieri professionali e volontari).
2) Portare aiuto materiale e morale a tutti coloro presso i quali l’Associazione potrà intervenire.
3) Svolgere attività d’informazione e prevenzione sui problemi attinenti il carico intestinale e per tutte le forme patologiche richiedenti una stomia cutanea, nei confronti dei medici e del personale infermieristico e dei pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale rieducativo.
4) Sviluppare in seno all’opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente favorevole ai problemi assistenziali e rieducativi concernenti queste categorie di persone.
5) Procurare all’Associazione i mezzi finanziari, le sovvenzioni e le donazioni, utili al conseguimento delle finalità istituzionali. 6) Promuovere e sviluppare ogni iniziativa che volga a potenziare l’attività dell’Associazione, soprattutto nel campo della ricerca e della formazione. e aggiornamento professionale. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

TITOLO II – ADERENTI

 

ART. 4 – AMMISSIONE

Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano a realizzarle attraverso l’attività di volontariato versando l’eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro un mese dal ricevimento della relativa lettera.

 

ART. 5 – ADESIONE

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo e possono esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi. I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci. I soci, sono tenuti, inoltre, al pagamento nei termini stabiliti della quota associativa, qualora annualmente stabilita ed a mantenere un comportamento degno nei confronti dell’Associazione.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITà di SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto. Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

 

ART. 7 – organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli aderenti; b) il Consiglio Direttivo; c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ART. 8 – composizione dell’assemblea

L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione, è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 9 – convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo. L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L’Assemblea, inoltre, deve essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

 

ART. 10 – oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea ordinaria:

approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

discute ed approva i programmi di attività;

elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;

elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;

ratifica la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

ratifica le delibere del Consiglio Direttivo in materia di esclusione dei soci;

delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.

determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.

 

ART. 11 – validità dell’assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

 

ART. 12 – votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea straordinaria, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.

 

ART. 13 – il consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti e chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Le cariche sociali sono gratuite.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. La convocazione è inoltrata per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità la deliberazione si considera non approvata.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea; delibera sulle domande di nuove adesioni; delibera l’esclusione dei soci da far, successivamente, ratificare all’Assemblea; stabilisce l’importo della quota associativa annuale da far, successivamente, ratificare all’Assemblea .

 

ART. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni. L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci. Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma. Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 15 – Il Vicepresidente

 

ART. 15 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

ART. 16 – IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il segretario-tesoriere:

compila ed aggiorna il libro soci;

provvede alla corrispondenza;

organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, redigendo i relativi verbali;

controfirma i verbali delle assemblee;

sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell’associazione. In qualità di tesoriere è delegato dal presidente per l’amministrazione ordinaria dell’associazione ed in particolare per la gestione dei fondi speciali, di effettuare pagamenti autorizzati, di rilasciare quietanze; di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e, tutto quant’altro previsto dalle leggi vigenti.

 

ART. 17 – REVISORE DEI CONTI

I revisori dei conti, in numero di tre effettivi sono eletti dall’assemblea dei soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare la gestione finanziaria e vigilare sull’amministrazione dell’associazione.

TITOLO IV – ADERENTI

 

ART. 18 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’associazione è costituito da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
d) contributi dell’Unione europea e d’organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile non è rivalutabile. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

 

ART. 19 – BILANCIO

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di aprile.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ART 20 – Avanzi di gestione

 

ART. 20 – avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 21 – scioglimento

In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione . l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall’art.5 comma 4 della Legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

 

ART. 22 – clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

 

ART. 23 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I, Titolo II del Codice Civile alla legge nazionale 266/1991, ed alla normativa regionale e provinciale in materia.

ART. 24 – sezione

L’Associazione “ASSOCIAZIONE ITALIANA STOMIZZATI E MALATI ONCOLOGICI REGIONE PIEMONTE ONLUS” potrà istituire sezioni non autonome nell’ambito del territorio della regione Piemonte Per tali sezioni non è prevista autonomia giuridica, né patrimoniale essendo esse parte di un’unica entità organizzativa. Il funzionamento e l’organizzazione delle sezioni sarà normato da un Regolamento interno associativo.

Vedere disposizioni di legge 266/91 – 383/00 – 460/97 ed altre disposizioni successive